L’Italia adotta sanzioni più severe per il “milk sounding” nelle alternative vegetali: i profili applicativi e le criticità della nuova normativa.
La regolamentazione europea sul milk sounding
Di milk sounding se ne parla ormai da più di un decennio, più nello specifico dal 2013, quando l’Europa, con il Regolamento n.1308/2013, ha dettagliatamente stabilito le regole per la denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, vietandone conseguentemente l’utilizzo per i prodotti di origine vegetale. Secondo tale regolamento, gli unici prodotti che potevano recare la denominazione “latte”, “burro”, “yogurt” o “panna” erano gli alimenti di origine animale, dunque non quelli di origine vegetale. Proprio per tali ragioni, sul mercato non troveremo una panna per dolci 100% vegetale che presenti nella sua denominazione il termine “panna”, ma altri termini, come “crema”, o addirittura nulla, lasciando tuttavia desumere abbastanza facilmente la natura del prodotto grazie a immagini evocative o ad altre indicazioni.

La ratio di tali prescrizioni risiede nell’impegno dell’Unione europea per garantire trasparenza in etichetta e per contrastare l’uso di indicazioni suscettibili di trarre in inganno il consumatore, in linea con il Regolamento (UE) n. 1169/2011.
In questo contesto, ogni prodotto lattiero-caseario può essere commercializzato con una determinata denominazione solo se rispetta le caratteristiche definite a livello europeo, in termini di composizione, metodi di lavorazione e origine delle materie prime.
Di conseguenza, i prodotti di origine vegetale, pur essendo proposti come alternative a quelli di derivazione animale, non possono utilizzare denominazioni identiche, in quanto potenzialmente idonee a indurre in errore il consumatore.
Un’eccezione a tali prescrizioni è prevista per i PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali), categoria che comprende, tra gli altri, il latte di cocco, il latte di mandorla e il burro di cacao. Per questi prodotti è ammesso l’impiego delle denominazioni “latte” e “burro”, nonostante la loro origine vegetale, in ragione della loro consolidata diffusione sul mercato. Tale utilizzo, infatti, non è ritenuto idoneo a generare confusione nel consumatore, proprio perché si tratta di denominazioni tradizionalmente acquisite e agevolmente riconoscibili dal consumatore medio.

Il tardivo intervento legislativo dell’Italia
Seppur dall’entrata in vigore della normativa europea sia passato tempo, l’Italia non ha mai previsto un sistema sanzionatorio in grado di dare effettiva applicazione alle regole unionali, fino al 15 aprile 2026 quando la Camera ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge n. 2721, con il quale si introducono nuove disposizioni sanzionatorie per la tutela dei prodotti alimentari italiani.
Con specifico riguardo al fenomeno del “milk sounding”, la normativa ha introdotto un significativo inasprimento del regime sanzionatorio, ampliandone al contempo l’ambito applicativo. Le sanzioni si estendono anche ai casi in cui il termine “latte” sia utilizzato in combinazione con espressioni quali “di avena”, le quali, pur indicando chiaramente la natura vegetale del prodotto e non risultando di per sé idonee a trarre in errore il consumatore, rientrerebbero comunque nel divieto previsto dalla disciplina. Anche le diciture in “forma negativa”, create per maggiore trasparenza per il consumatore, rientrerebbero nel divieto e, dunque, sarebbero sanzionabili: parliamo delle diciture “senza latte”, “non contiene latte” e “alternativa al latte”.
Riflessione: si sta combattendo contro una transizione inevitabile?
Di fronte a riforme di questo tipo, è legittimo interrogarsi sulla loro reale efficacia per la tutela del consumatore. Le aziende che producono alternative vegetali alla carne, infatti, proprio perché si pongono in contrapposizione ai prodotti di origine animale e sono soggette a specifici obblighi informativi, tendono a evidenziare chiaramente la natura vegetale dei loro prodotti. Di conseguenza, risulta poco plausibile che il mero richiamo terminologico all’equivalente animale possa indurre in errore il consumatore.
Inoltre, va considerato che chi acquista tali prodotti è generalmente più informato e consapevole, un ulteriore elemento che ridimensiona il rischio di confusione.
Pertanto, sebbene la normativa, sia a livello nazionale sia europeo, si ponga formalmente in linea con gli obiettivi di trasparenza informativa in etichetta, è lecito chiedersi se le iniziative contro il cosiddetto “milk sounding” e “meat sounding” non rappresentino, in realtà, tentativi di natura politica volti a ostacolare un settore, più etico e sostenibile, in rapida espansione.

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